Art. 13
In vigore dal 19 giu 1995
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o in materia di riscossione di diritti possano essere oggetto di ricorso davanti ad un organo indipendente su richiesta scritta di un'impresa ferroviaria. Tale organo si pronuncia entro due mesi dalla data di comunicazione di tutte le informazioni necessarie.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 siano suscettibili di controllo giurisdizionale.
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