Art. 11

Art. 11

In vigore dal 19 giu 1995
1. Gli Stati membri dispongono inoltre che sia presentato obbligatoriamente un certificato di sicurezza che stabilisca gli standards imposti alle imprese ferroviarie in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi in questione. 2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, imposte in modo non discriminatorio per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti in materia di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa. Essa deve in particolare fornire la prova che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei treni che effettuano i servizi di cui all' della direttiva 91/440/CEE possieda la formazione richiesta per conformarsi alle norme in materia di circolazione applicate dal gestore dell'infrastruttura e per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza impostegli nell'interesse del traffico ferroviario. L'impresa deve inoltre provare che il materiale rotabile che compone i treni è stato autorizzato dall'autorità pubblica o dal gestore dell'infrastruttura ed è stato controllato in base al regolamento di esercizio in vigore sull'infrastruttura utilizzata. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova l'infrastruttura utilizzata.
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