Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 giu 1995
1. La presente direttiva ha per oggetto la definizione dei principi e delle procedure da seguire nella ripartizione delle capacità di infrastrutture ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura per quanto riguarda le imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità e le associazioni internazionali che esse costituiscono, qualora tali imprese e associazioni effettuino i servizi di cui all' della direttiva 91/440/CEE alle condizioni definite da detto articolo. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio dei servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali la cui attività è limitata alla fornitura di servizi di navetta per il trasporto di veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. 3. Le capacità di infrastruttura ferroviaria sono ripartite secondo l'attribuzione delle linee ferroviarie conformemente alla legislazione comunitaria e a quella nazionale.
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