Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 giu 1995
Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire che l'impresa ferroviaria richiedente la licenza o le persone responsabili della gestione: - non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi compresi illeciti di natura commerciale; - non siano stati oggetto di una procedura fallimentare; - non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti; - non siano stati condannati per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi scaturenti dalla legislazione in materia di protezione del lavoro.
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