Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 giu 1995
1. Ogni impresa ferroviaria deve essere in grado di dimostrare alle autorità dello Stato membro preposte al rilascio delle licenze, già prima di iniziare le sue attività, che ricorrano in qualsiasi momento determinati requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale nonché di copertura della propria responsabilità civile, di cui agli articoli da 6 a 9. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni impresa che richiede il rilascio di una licenza deve fornire tutte le informazioni utili.
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