Art. 14

Art. 14

In vigore dal 19 giu 1995
È accordato un periodo transitorio di dodici mesi alle imprese ferroviarie che gestiscono servizi ferroviari alla data del termine di recepimento della presente direttiva, di cui all', paragrafo 2, per consentire loro di conformarsi alle disposizioni di quest'ultima. Il periodo di transizione non riguarda le disposizioni che possono incidere sulla sicurezza dei servizi ferroviari. SEZIONE V Disposizioni finali
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