Art. 12

Art. 12

In vigore dal 19 giu 1995
L'impresa ferroviaria è altresì tenuta a osservare, oltre ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, anche le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, stabilite in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda: - i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari, - i requisiti di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa, - le disposizioni riguardanti la sanità, la sicurezza, le condizioni sociali e i diritti dei lavoratori e dei consumatori.
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