Art. 10

Art. 10

In vigore dal 19 giu 1995
1. Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, l'autorità preposta al rilascio della licenza può prescrivere che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari della durata di cinque anni al massimo. 2. Le licenze possono contenere disposizioni specifiche in materia di sospensione o di revoca delle stesse.
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