Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 giu 1995
1. Dopo avere ricevuto una domanda di riservatezza conforme al disposto dell', l'autorità competente la esamina entro un termine non superiore a quattro mesi e informa per iscritto il richiedente sul suo esito. In caso di accoglimento, l'autorità competente comunica inoltre al richiedente il numero di registrazione attribuito all'ingrediente secondo le modalità di cui all'allegato. Tuttavia, per motivi eccezionali, l'autorità competente può informare per iscritto il richiedente circa la necessità di un periodo di tempo supplementare, in ogni caso non superiore a due mesi, per esaminare la domanda. 2. Il rifiuto del riconoscimento della riservatezza deve essere motivato e vengono chiaramente indicati al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi termini di presentazione.
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