Art. 3
In vigore dal 31 mag 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari amministrative necessarie per conformarsi all' della presente direttiva entro il 30 settembre 1995.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un intervento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ai provvedimenti adottati in applicazione dell' della presente direttiva.
Storico versioni
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