Art. 2
In vigore dal 10 apr 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono adottare misure legislative, regolamentari e amministrative affinché le disposizioni di cui all', punti 3, 4 e 9 entrino in vigore al più tardi il 1° gennaio 1996.
Tuttavia la Repubblica federale di Germania e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a adottare misure legislative, regolamentari e amministrative affinché le disposizioni di cui all', punto 9 si applichino al più tardi il 1° gennaio 1997.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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