Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 feb 1995
1. Nei prodotti alimentari possono venire impiegate per gli scopi citati nell', paragrafo 3 solo le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V. 2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato I sono permessi nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell', paragrafo 3, ad eccezione di quelli citati nell'allegato II, secondo il principio «quanto basta». 3. Salvo laddove sia specificamente previsto il paragrafo 2 non si applica ai seguenti prodotti: a) - prodotti alimentari non lavorati, - miele, come definito nella direttiva 74/409/CEE (13), - oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati, - burro, - latte pastorizzato e sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) e panna (compresa quella intera, quella scremata e quella semiscremata), - prodotti lattieri non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, - acqua minerale naturale, come definita nella direttiva 80/777/CEE (14), e acqua di sorgente, - caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) e estratti di caffè, - tè in foglie non aromatizzato, - zuccheri, come definiti nella direttiva 73/437/CEE (15), - pasta essiccata, - latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato). Ai sensi della presente direttiva, i termini «non lavorati» significano che i prodotti non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati tagliati, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, preparati, surgelati o congelati, refrigerati, privati degli scarti, imballati o meno; b) agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni dell'allegato VI; c) ai prodotti alimentari elencati nell'allegato II che possono contenere soltanto gli additivi citati negli allegati II, III e IV e alle condizioni ivi specificate. 4. Gli additivi elencati negli allegati III e IV possono venire usati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate. 5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato V possono venire usati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate. 6. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità della direttiva 89/398/CEE. 7. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari immessi sul mercato, salvo diversa indicazione. 8. Negli allegati della presente direttiva, «quanto basta» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore.
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