Art. 11
In vigore dal 20 feb 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HÄNSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PUECH
(1) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 12 e GU n. C 189 del 13. 7. 1993, pag. 11.
(2) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 117), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 1994 (GU n. C 172 del 24. 6. 1994, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994).
(4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.
(5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.
(6) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10).
(7) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.
(8) GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.
(9) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31.
(10) GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.
(11) GU n. L 255 del 15. 9. 1983, pag. 1.
(12) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).
(13) GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10.
(14) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.
(15) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71.
(16) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.
ALLEGATO I
ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI È GENERALMENTE AUTORIZZATO L'IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI NON CITATI ALL', PARAGRAFO 3
Note
1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio «quanto basta», a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all', paragrafo 3.
2. Le sostanze elencate ai numeri E 407 ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.
3. Spiegazione dei simboli utilizzati:
* Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 ed E 948 possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all', paragrafo 3.
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Le sostanze E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI PUÒ ESSERE UTILIZZATO UN NUMERO LIMITATO DI ADDITIVI DELL'ALLEGATO I
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI CONDIZIONATAMENTE AMMESSI
PARTE A Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE B Anidride solforosa e solfiti
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE C Altri conservanti
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE D Altri antiossidanti
Nota
L'asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, i singoli livelli devono venire ridotti in modo proporzionale.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
ALTRI ADDITIVI AMMESSI
I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO V
COADIUVANTI E SOLVENTI VEICOLANTI AMMESSI
Nota
In questo elenco non sono incluse:
1) Le sostanze considerate in generale prodotti alimentari
2) Le sostanze di cui all', paragrafo 5
3) Le sostanze aventi principalmente una funzione di acido o regolatore dell'acidità, come l'acido citrico e l'idrossido d'ammonio
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO VI
ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA
Nota
I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati ai lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 (biossido di silicio) provenienti dall'aggiunta di preparazioni nutritive contenenti non oltre 10 g/kg di ciascuna di queste sostanze, nonché E 421 (mannitolo), quando venga usato come coadiuvante per la vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 in 1 000 parti di mannitolo).
I livelli di uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.
PARTE 1 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LATTANTI IN BUONA SALUTE
Note
1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.
2. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322 e E 471, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in misura corrispondente alla parte relativa, presente in tale prodotto alimentare, dell'altra sostanza.
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 2 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO PER SOGGETTI IN BUONA SALUTE
Note
1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.
2. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322 e E 471, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità dell'altra sostanza presente in tale prodotto alimentare.
3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 3 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LO SVEZZAMENTO E PER BAMBINI IN BUONA SALUTE
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 4 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI
Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 dell'allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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