Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 feb 1995
Entro due anni dalla data di adozione della presente direttiva la Commissione effettuerà un nuovo approfondito studio al fine distabilire se esiste una relazione tra incidenti e potenze massime del motore superiori a 74 kW. Tale studio confronterà e valuterà gli ultimi risultati della ricerca scientifica ed effettuerà le necessarie nuove ricerche al fine di adottare raccomandazioni definitive sulla politica in materia. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione proporrà se necessario nuove misure legislative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:1:oj#art-3