Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 feb 1995
La procedura per il rilascio dell'approvazione per quanto riguarda la velocità massima per costruzione, la coppia massima del motore e la potenza massima netta del motore (metodi di misurazione) di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE.
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