Art. 8

Art. 8

In vigore dal 20 dic 1994
Marcatura e sistema di identificazione 1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi. 2. Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i. A tal fine la Commissione, non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dell'allegato I, e in conformità con la procedura di cui all', determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione ai sensi della medesima procedura. 3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
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