Art. 6
In vigore dal 20 dic 1994
Recupero e riciclaggio 1. Per conformarsi al fine della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
a) entro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
b) nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
c) entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà, conformemente al paragrafo 3, lettera b), al fine di aumentare in modo sostanziale le cifre obiettivo di cui alle lettere a) e b).
2. Per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati.
3. a) Sulla base di una relazione provvisoria della Commissione e, quattro anni dopo la data di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base di una relazione finale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le esperienze compiute negli Stati membri per il proseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) al paragrafo 2, nonché i risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come gli ecobilanci.
b) Entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera c). Tale procedura è reiterata successivamente ogni cinque anni.
4. Gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici.
5. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:
a) di realizzare, entro cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e b) con l'obbligo tuttavia di raggiungere per lo meno il 25 % di recupero;
b) di rinviare nel contempo la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad un termine ulteriore, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
6. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono di adeguate capacità di reciclaggio e recupero, possono perseguire tali obiettivi nell'interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
Storico versioni
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