Art. 4
In vigore dal 20 dic 1994
Prevenzione 1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all', siano applicate altre misure di prevenzione. Esse possono consistere in programmi nazionali o in azioni analoghe adottati, se necessario, previa consultazione di tutti gli operatori economici e volti a riunire e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della direttiva quale definito nell', paragrafo 1.
2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'.
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