Art. 25

Art. 25

In vigore dal 20 dic 1994
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. C 263 del 12. 10. 1992, pag. 1 e GU n. C 285 del 21.10.1993, pag. 1. (2) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 18. (3) Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. L 194 del 19. 7. 1993, pag. 177), Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 65), e decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 163). Confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15) Progetto comune del comitato di conciliazione dell' 8 novembre 1994. (4) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48) (5) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2. (6) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32). (1) GU n. L 109 del 26. 4. 1993, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/400/CEE (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55). (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. (1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36. (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48. ALLEGATO I SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE Per la plastica si deve usare una numerazione da 1 a 19; per carta e scatole da 20 a 29; per il cartone da 30 a 39; per il metallo da 40 a 49; per il legno da 50 a 59; per i tessili da 60 a 69; per il vetro da 70 a 79. L'identificazione può anche essere effettuata usando l'abbreviazione dei materiali usati (ad esempio: HDPE: High Density Polyethylene). Per l'identificazione dei materiali è possibile usare la numerazione o le abbreviazioni o entrambi i sistemi. Questi metodi di identificazione devono essere inseriti al centro o al di sotto del marchio grafico che indica la natura riutilizzabile o recuperabile dell'imballaggio. ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI 1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi - Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore. - Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti. - Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati. 2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: - le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili; - possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori. - osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto. 3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio. b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico; c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti. d) Imballaggi biodegradabili I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. ALLEGATO III DATI DA INCLUDERE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NELLE LORO BANCHE DI DATI «IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO» (SECONDO LE TABELLE DA 1 A 4 RIPORTATE IN APPRESSO) 1. Per quanto concerne gli imballaggi tanto primari che secondari e terziari: a) Le quantità, per ciascuna grande categoria di materiali, degli imballaggi consumati nel territorio nazionale (prodotte + importate − esportate) (tabella 1), b) Le quantità riutilizzate (tabella 2). 2. Per quanto concerne i rifiuti di imballaggio tanto domestici quanto non domestici: a) Le quantità per ciascuna grande categoria di materiali valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale (prodotte + importate − esportate) (tabella 3), b) Le quantità riciclate e le quantità valorizzate per ciascuna grande categoria di materiali (tabella 4). >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>
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