Art. 22

Art. 22

In vigore dal 20 dic 1994
Recepimento nel diritto interno 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate o emanate nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi non si applicano in alcun caso a imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima della data di entrata in vigore della presente direttiva. 5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alla legislazione nazionale in vigore.
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