Art. 20

Art. 20

In vigore dal 20 dic 1994
Misure specifiche 1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all', determina le misure tecniche necessarie a far fronte a qualsiasi difficoltà riscontrata nell'applicazione della presente direttiva, in particolare in materia di imballaggio primario di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. 2. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle altre eventuali misure da adottare, se del caso corredata di una proposta.
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