Art. 13

Art. 13

In vigore dal 20 dic 1994
Informazione degli utenti di imballaggi Gli Stati membri, non oltre due anni dalla data indicata nell', paragrafo 1, prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa: - i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; - il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; - il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentanto sul mercato; - i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio di cui all'.
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