Art. 11

Art. 11

In vigore dal 20 dic 1994
Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi 1. Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti: - 600 ppm in peso dopo due anni dalla data indicata nell', paragrafo 1; - 250 ppm in peso dopo tre anni dalla data indicata nell', paragrafo 1; - 100 ppm in peso dopo cinque anni dalla data indicata nell', paragrafo 1. 2. I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE (1). 3. La Commissione, in conformità della procedura di cui all', determina: - le condizioni alle quali i suddetti livelli di concentrazione non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata; - i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
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