Art. 9
In vigore dal 30 mag 1994
1. Gli Stati membri provvedono affinchè gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall', paragrafo 1, secondo comma, o dall', paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l'importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. Tali informazioni sono formulate in modo comprensibile.
Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme che limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire che l'uso di tali informazioni pregiudichi la stabilità del sistema bancario o la fiducia del depositante. In particolare, gli Stati membri possono limitare siffatta pubblicità alla menzione esplicita del sistema a cui aderisce un ente creditizio.
Storico versioni
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