Art. 8
In vigore dal 30 mag 1994
1. I limiti di cui all', paragrafi 1, 3 e 4 si applicano al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.
2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo dei limiti previsti dall', paragrafi 1, 3 e 4.
Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.
Gli Stati membri possono prevedere che le somme depositate su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra società o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere considerati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo dei limiti previsti dall', paragrafi 1, 3 e 4.
3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la conclusione di cui all', punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all', punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciscuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo dei limiti previsti all', paragrafi 1, 3 e 4.
La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.
Storico versioni
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