Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 mag 1994
1.   I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro conformemente all', paragrafo 1 tutelano i depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri. Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio. Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse. 2.   Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinchè vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine. Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante. 3.   Gli Stati membri si adoperano affinchè siano stabilite condizioni obiettive e generalmente applicabili per l'appartenenza di succursali al sistema di uno Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 2. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale sistema, compreso in particolare il pagamento di tutti i contributi e gli altri oneri. Nell'applicazione del presente paragrafo gli Stati membri si conformano agli orientamenti che figurano nell'allegato II. 4.   Se una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa ad un sistema di garanzia dei depositi in forza del paragrafo 2 non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne vengono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano tutte le misure appropriate al fine di garantire che l'ente creditizio adempia agli obblighi anzidetti. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi summenzionati da parte della succursale, dopo un adeguato periodo di notifica di almeno dodici mesi, il sistema di garanzia può, con l'assenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. I depositi effettuati prima della data di esclusione restano coperti dal sistema facoltativo fino alla data di scadenza. I depositanti sono informati del ritiro della copertura supplementare. 5.   La Commissione riferisce sul funzionamento dei paragrafi 2, 3 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e propone, se del caso, pertinenti modifiche.
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