Art. 2
Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:
In vigore dal 30 mag 1994
—
ferme restando le disposizioni dell', paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;
—
tutti i titoli che rientrano nella definizione di «fondi propri» quale figura nell' della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (8);
—
i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all' della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1994:19:oj#art-2