Art. 1 · La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

Art. 1

La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 22 gen 1990
1) All', paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «g) il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.» 2) All' è aggiunta la lettera seguente: «l) data di conservazione minima di un margine composto: la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche.» 3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 1.   Gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono opposte, in apposito riquadro, le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili ed indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del confezionatore, dell'importatore o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità: a) denominazione “mangime completo”, “mangime complementare”, “mangime minerale”, “mangime melassato”, “mangime completo d'allattamento”, “mangime complementare d'allattamento”, secondo il caso; b) specie animale o categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato; c) modalità d'impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata; d) per tutti i mangimi composti salvo quelli destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; ingredienti da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater; e) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato; f) a seconda dei casi, dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 3; g) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo; h) quantità netta, espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volme o di massa per i prodotti liquidi; i) data di conservazione minima, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 1; j) numero di riferimento della partita qualora non sia indicata la data di fabbricazione. 2.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora i mangimi composti siano commercializzati in autocisterne o veicoli analoghi o conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate su un documento di accompagnamento. Ove si tratti di piccole quantità di mangimi destinati al consumatore diretto è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. 3.   Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, possano essere apposte nel riquadro previsto a tal fine al paragrafo 1 solo le seguenti indicazioni supplementari: a) marchio d'identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di etichettatura; b) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; c) se del caso numero di riferimento della partita; d) paesi di produzione o di fabbricazione; e) prezzo del prodotto; f) denominazione o marca commerciale del prodotto; g) per i mangimi composti destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; ingredienti da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater; h) se del caso, le indicazioni in merito al disposto dell'articolo 14, lettera a); i) indicazioni circa lo stato fisico del mangime o il trattamento specifico da esso subito; j) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato; k) dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 4; l) la data di fabbricazione da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2. 4.   Per i mangimi prodotti e commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri possono: a) permettere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f) e lettera h) figurino soltanto su un documento di accompagnamento; b) prescrivere un numero di codice ufficiale che consenta di identificare il fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura. 5.   Gli Stati membri prescrivono che: a) nel caso di mangimi composti costituiti da non più di tre ingredienti, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) non sono necessarie se gli ingredienti impiegati risultano chiaramente dalla denominazione; b) nel caso di miscele di semi interi, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) non sono necessarie ma possono tuttavia essere fornite; c) le denominazioni “mangime completo” o “mangime complementare” per i mangimi destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti possono essere sostituite dalla denominazione “mangime composto”. In questo caso le indicazioni richieste o ammesse ai sensi del presente articolo sono quelle previste per i mangimi completi; d) la data di conservazione minima, la quantità netta ed il riferimento delle partite possono essere indicati fuori del riquadro riservato alle condizioni di marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono indicate. 6.   Nel caso di mangimi composti per animali familiari, le denominazioni: a) in lingua inglese “compound feedingstuff”, “complementary feedingstuff” e “complete feedingstuff” possono essere sostituite rispettivamente dalle denominazioni “compound pet food”, “complementary pet food” e “complete pet food”; b) nella lingua spagnola “pienso” può essere sostituita con “alimento”; c) in lingua olandese “mengvoeder”, “aanvullend diervoeder” e “volledig diervoerder” possono essere sostituite rispettivamente dalle denominazioni “samengesteld voeder”, “anvullend samengesteld voeder” e “volledig samengesteld voeder”.» 4) Gli articoli 5 bis e 5 ter sono abrogati. 5) Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 quater 1.   Quando si forniscono indicazioni in merito agli ingredienti, si devono citare tutti gli ingredienti utilizzati. 2.   Gli ingredienti vanno enumerati rispettando le seguenti norme: a) mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari: enumerazione degli ingredienti nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale; b) manginimi composti per animali familiari: enumerazione degli ingredienti con indicazione del loro tenore oppure nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale. 3.   Gli ingredienti sono designati con il loro nome specifico: tuttavia, conformemente, all'articolo 10, lettera a), saranno istituite categorie che raggruppano vari ingredienti; in tal caso l'indicazione del nome specifico dell'ingrediente potrà essere sostituita da quella della categoria a cui l'ingrediente appartiene. L'impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l'altra, salvo se uno degli ingredienti utilizzati non appartiene ad alcuna delle categorie definite; in tal caso l'ingrediente, designato con il suo nome specifico, è citato nell'ordine d'importanza ponderale rispetto alle categorie. 4.   Se non è stata adottata alcuna misura ai sensi dell'articolo 10, lettera a) gli Stati membri possono mantenere le categorie di ingredienti da essi fissate e permettere che l'indicazione degli ingredienti sia sostituita da quella delle categorie. 5.   L'etichettatura dei mangimi composti per animali familiari può inoltre mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare il mangime in causa. In tal caso, il tenore minimo o massimo in percentuale, in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti. Articolo 5 quinquies 1.   La data di conservazione minima viene espressa con le indicazioni seguenti: — “da consumarsi entro …”, seguita dall'indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico; — “da consumarsi di preferenza entro …”, seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi. Qualora altre disposizioni della normativa comunitaria concernente i mangimi composti per animali prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicarne una sola, ossia quella a scadenza più vicina. 2.   La data di fabbricazione è indicata con la seguente dicitura: “Fabbricato … (X giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata”. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), la suddetta dicitura è seguita dalla segnalazione del posto in cui è indicata la data di conservazione minima. Articolo 5 sexies Il responsabile dell'etichettatura del mangime composto può fornire anche altre informazioni in aggiunta a quelle prescritte dalla presente direttiva. Tuttavia, tali informazioni: — non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli da dichiarare a norma dell'articolo 5; — non devono indurre l'acquirente in errore, ad esempio attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari, quando tutti i mangimi similari posseggono invece queste stesse caratteristiche; — non devono vantare proprietà terapeutiche, ossia la capacità di prevenire, curare o guarire malattie; — devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possano essere comprovati; — devono essere nettamente separate da tutte le indicazioni di cui all'articolo 5.» 6) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri prescrivono che, in sede di commercializzazione dei mangimi composti, si applichino le disposizioni generali di cui alla parte A dell'allegato.» 7) Gli articoli 7 e 8 sono abrogati. 8) L'articolo 10 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 10 Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 e in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche: a) vengono stabilite, entro il 22 gennaio 1991, categorie che raggruppano vari ingredienti; b) è compilato un elenco non esauriente dei principali ingredienti normalmente utilizzati e commercializzati per la preparazione dei mangimi composti destinati a specie diverse dagli animali familiari; tale elenco stabilisce una denominazione ed una descrizione comune per ciascun prodotto; inoltre, in alcuni casi, possono altresì essere fissati requisiti minimi di composizione sempreché tali disposizioni risultino necessarie per consentire una migliore identificazione degli ingredienti; c) è stabilito l'elenco degli ingredienti il cui uso è vietato nei mangimi composti per motivi di protezione della salute umana e animale; d) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico dei mangimi composti; e) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato e agli elenchi di cui alle lettere b) e c). Articolo 10 bis 1.   Gli Stati membri prescrivono che gli ingredienti che figurano sull'elenco di cui all'articolo 10, lettera b) possono essere dichiarati come tali solo con le denominazioni ivi previste e a condizione che soddisfino le descrizioni e gli eventuali requisiti minimi di composizione ivi indicati. 2.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, lettera c), gli Stati membri ammettono che possano essere utilizzati anche ingredienti diversi da quelli contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, lettera b) purché siano di qualità sana, leale e mercantile e purché siano dichiarati con altre denominazioni che non possano indurre in errore l'acquirente.» 9) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 11 Per la commercializzazione fra gli Stati membri, le indicazioni che figurano sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso sono redatte almeno in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese destinatario.» 10) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché durante la fabbricazione o la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.» 11) Il testo dell'allegato è sostituito dalla presente direttiva.
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