Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 giu 1989
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. L. SAENZ COSCULLUELA (1) GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 30. (2) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 70.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:370:oj#art-2