Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 1989
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. C 79 del 30. 3. 1989, pag. 6. (2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:366:oj#art-2