Art. 3
In vigore dal 3 mag 1989
Oltre alle informazioni di cui all'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE, il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all', punto 9, secondo comma della direttiva 65/65/CEE comprende, per quanto riguarda i prodotti immunologici, anche le informazioni seguenti:
- al punto 5.4, informazioni sulle precauzioni particolari che devono essere prese dalle persone che maneggiano il medicinale immunologico e che lo somministrano ai pazienti come pure le precauzioni che devono essere prese dal paziente.
Storico versioni
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