Art. 1 · La direttiva 65/65/CEE è così modificata:

Art. 1

La direttiva 65/65/CEE è così modificata:

In vigore dal 3 mag 1989
1) Nel titolo, nel preambolo e nei capitoli da II a V i termini «specialità medicinali» sono sostituiti dal termine «medicinali». 2) Nell' sono inseriti i punti seguenti: «4. Formula magistrale: ogni medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione destinata ad un determinato malato. 5. Formula officinale: ogni medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia.» 3) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. I capitoli da II a V riguardano soltanto le specialità medicinali per uso umano destinate ad essere immesse sul mercato negli Stati membri. ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ 2. Se uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di medicinali che sono fabbricati industrialmente ma che non rispondono alla definizione delle specialità medicinali, esso applica loro anche i capitoli da II a V. 3. I capitoli da II a V non riguardano: - i medicinali preparati secondo una formula magistrale o officinale; - i medicinali destinati agli esperimenti di ricerca e di sviluppo; - i prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un fabbricante autorizzato. 4. Uno Stato membro può, conformemente alla legislazione in vigore e per rispondere ad esigenze speciali, escludere dal campo di applicazione dei capitoli da II a V i medicinali forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un medico autorizzato e destinati ai suoi malati sotto la sua personale responsabilità diretta.» 4) Nell'articolo 4 bis è aggiunto il punto seguente: «6.6. Se necessario, particolari precauzioni per l'eliminazione dei prodotti inutilizzati o degli scarti derivanti dai suddetti prodotti.» 5) Nell'articolo 13 è aggiunto il punto seguente: «9. Se necessario, particolari precauzioni per l'eliminazione dei prodotti inutilizzati o degli scarti derivanti dai suddetti prodotti.» 6) Nell'articolo 14 è aggiunto il quinto trattino seguente: «- il numero di partita di fabbricazione.»
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