Art. 8

Art. 8

In vigore dal 3 mag 1989
1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all', paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente i requisiti di cui all', lo Stato membro interessato o la Commissione adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato « comitato », ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza. Sentito il parere del comitato la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento. Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all', la Commissione consulta il comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 2.
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