Art. 4
Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:
In vigore dal 3 mag 1989
a) le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche, la quale permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato III.
Storico versioni
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