Art. 1 · Ai fini della presente direttiva si intende per:

Art. 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

In vigore dal 3 mag 1989
1) « apparecchi »: tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche; 2) « perturbazioni elettromagnetiche »: i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione; 3) « immunità »: l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità; 4) « compatibilità elettromagnetica »: l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo; 5) « organismo competente »: l'organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato II e riconosciuto come tale; 6) « attestato di certificazione CE »: il documento con cui un organismo notificato conformemente all', paragrafo 5 certifica che il tipo di apparecchio esaminato è conforme alle disposizioni della presente direttiva riguardanti detto tipo di apparecchio.
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