Art. 7
In vigore dal 13 apr 1989
La dichiarazione dei titoli in magnesio, sodio e zolfo nei concimi di cui all' è eseguita in uno dei modi seguenti:
- il titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;
- quando un elemento è totalmente solubile in acqua, deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espresso in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate per i metodi d'analisi previsti all' della direttiva 76/116/CEE.
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