Art. 7

Art. 7

In vigore dal 13 apr 1989
La dichiarazione dei titoli in magnesio, sodio e zolfo nei concimi di cui all' è eseguita in uno dei modi seguenti: - il titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; - quando un elemento è totalmente solubile in acqua, deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; - il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espresso in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate per i metodi d'analisi previsti all' della direttiva 76/116/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:284:oj#art-7