Art. 6
Indicazioni obbligatorie per l'identificazione:
In vigore dal 13 apr 1989
a) l'indicazione « CONCIME CEE » in lettere maiuscole;
b) la denominazione del tipo di concime:
- conformemente all'allegato I della direttiva 76/116/CEE, aggiungendo alla denominazione del tipo l'indicazione « contenente . . . » seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, oggetto della presente direttiva oppure dal loro simbolo chimico. I numeri che indicano i titoli in elementi di cui alla direttiva 76/116/CEE possono essere completati con i nomi, messi fra parentesi, degli elementi oggetto della presente direttiva;
- oppure, conformemente all'allegato I della presente direttiva;
c) i titoli garantiti per ciascun elemento fertilizzante e i titoli garantiti in forma e/o solubilità, quando sono prescritti negli allegati delle direttive relative ai concimi.
L'indicazione dei titoli degli elementi fertilizzanti per i concimi semplici e composti deve essere espressa in percentuale, in peso, in numeri interi o eventualmente con una cifra decimale.
Quando il concime contiene più elementi dichiarabili, l'indicazione dei titoli deve essere fatta nel seguente ordine:
N, P2O5 e/o P, K2O e/o K, CaO o Ca, MgO e/o Mg, Na2O e/o Na, SO3 e/o S.
Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere espresse auche in percentuali in peso, a meno che l'allegato I della direttiva 76/116/CEE preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.
L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico [per esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P2O5), potassio (K), ossido di potassio (K2O), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO), sodio (Na), ossido di sodio (Na2O), zolfo (S), anidride solforica (SO3), calcio (Ca) ed ossido di calcio (CaO)].
Storico versioni
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