Art. 5

Art. 5

In vigore dal 13 apr 1989
Gli Stati membri possono prescrivere che per i concimi immessi in commercio nel loro territorio i titoli di magnesio, sodio e zolfo siano indicati: - sotto forma di ossido (MgO, Na2O, SO3), - o sotto forma di elementi (Mg, Na, S), - o in entrambe le forme contemporaneamente. Per trasformare i titoli di ossido di sodio e di anidride solforica in titoli di sodio e di zolfo si utilizzerà la formula seguente: - sodio (Na) = ossido di sodio (Na2O) × 0,742 - zolfo (S) = anidride solforica (SO3) × 0,400. Se il titolo è ottenuto dal calcolo di cui sopra, si sceglie per la dichiarazione il valore arrotondato al decimale più vicino.
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