Art. 3
In vigore dal 13 apr 1989
1. A norma della presente direttiva, il calcio considerato come elemento nutritivo va dichiarato, senza pregiudizio del paragrafo 2, soltanto per i concimi del tipo 1 e 2 dell'elenco figurante nell'allegato I.
Gli Stati membri possono stabilire che per i concimi immessi in commercio sul loro territorio, il tenore di calcio sia dichiarato sotto forma di ossido di CaO oppure sotto forma di elemento Ca o infine nelle due forme contemporanemente.
Per passare dal tenore di ossido di calcio al tenore di calcio si utilizza la formula seguente:
Calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) × 0,715
2. Il tenore di Ca solubile può essere indicato per i concimi liquidi, conformemente all'allegato I, parte C della direttiva 76/116/CEE, destinati alla polverizzazione sul fogliame, se detto tenore raggiunge almeno l'8 % di CaO (= 5,7 % Ca).
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