Art. 10

Art. 10

In vigore dal 13 apr 1989
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 12 mesi dalla data della sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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