Art. 2 · 1. A decorrere dal 31 marzo 1989, gli Stati membri non possono:

Art. 2

1. A decorrere dal 31 marzo 1989, gli Stati membri non possono:

In vigore dal 28 mar 1989
- né negare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo tratino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, - né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, per motivi attinenti all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli, obbligatori o facoltativi, elencati nei punti da 1.5.9 a 1.5.22 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE, se l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tale tipo di veicoli o su tali veicoli è conforme alla prescrizioni della presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti nel punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE, - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti al punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE. 3. A decorrere dal 1o aprile 1991, gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo e non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo, se l'installazione di questi dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non risponde alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti nel punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE per i tipi di veicoli la cui omologazione non è motivata da una nuova concezione o da una modifica della concezione e/o della forma della carrozzeria che possa influire sulle dimensioni di tali indicatori luminosi di direzione anteriori e sulla loro posizione rispetto ai proiettori anabbaglianti e fendinebbia anteriori. 4. A decorrere dal 1o ottobre 1993 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli qualora l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti al punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE.
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