Art. 2
1. A decorrere dal 31 marzo 1989, gli Stati membri non possono:
In vigore dal 28 mar 1989
- né negare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo tratino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,
per motivi attinenti all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli, obbligatori o facoltativi, elencati nei punti da 1.5.9 a 1.5.22 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE, se l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tale tipo di veicoli o su tali veicoli è conforme alla prescrizioni della presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti nel punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti al punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE.
3. A decorrere dal 1o aprile 1991, gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo e non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo, se l'installazione di questi dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non risponde alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti nel punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE per i tipi di veicoli la cui omologazione non è motivata da una nuova concezione o da una modifica della concezione e/o della forma della carrozzeria che possa influire sulle dimensioni di tali indicatori luminosi di direzione anteriori e sulla loro posizione rispetto ai proiettori anabbaglianti e fendinebbia anteriori.
4. A decorrere dal 1o ottobre 1993 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli qualora l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva, escluse le prescrizioni concernenti gli indicatori luminosi di direzione anteriori delle categorie 1 a e 1 b descritti al punto 4.5.3 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE.
Storico versioni
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