Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 mar 1989
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1989. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71. (4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43. (1) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO L'allegato O è modificato come segue: I punti 1 e 1.1 sono sostituiti dai punti 1 e da 1.1 a 1.2.3 seguenti 1.2 // « 1. // DEFINIZIONI // 1.1. // Alla presente direttiva si applicano le definizioni che figurano nella direttiva 76/756/CEE concernenti: // // - Indicatore luminoso di direzione // // - Luce // // - Sorgente luminosa per quanto concerne le lampade a incandescenza // // - Luci indipendenti // // - Luci raggruppate // // - Luci combinate // // - Luci mutuamente incorporate // // - Dispositivo // // - Luce semplice // // - Superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro // // - Superficie apparente // // - Superficie di uscita della luce // // - Asse di riferimento // // - Centro di riferimento // // - Luce unica // // - Coppia di luci o numero di luci pari // 1.2. // Tipo di indicatore luminoso di direzione // // Per « tipo di indicatore luminoso di direzione », si intendono degli indicatori luminosi che non presentino tra loro differenze essenziali; tali differenze riguardano in particolare: // 1.2.1. // i marchi di fabbrica o commerciali; // 1.2.2. // le caratteristiche del sistema ottico (livello d'intensità, angolo di distribuzione luminosa, ecc.), // 1.2.3. // la categoria dell'indicatore luminoso di direzione. » La tabella che figura al punto 6.1 è sostituita dalla tabella seguente: 1.2.3,4.5 // // // // // « Indicatore di categoria (1) // Intensità minime in cd // Valori massimi in cd in condizioni di utilizzazione // Totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3) // 1.2.3.4.5 // // // Come luce semplice // Come luce semplice recante il marchio « D » (vedi allegato III, punto 4.3.3) // // // // // // // 1 // 175 // 700 (2) // 490 (2) // 980 (2) // 1 a // 250 // 800 (2) // 560 (2) // 1 120 (2) // 1 b // 400 // 860 (2) // 600 (2) // 1 200 (2) // 2 a // 50 // 200 // 140 // 280 // 2 b di giorno // 175 // 700 (2) // 490 (2) // 980 (2) // di notte // 40 // 120 (2) // 84 (2) // 168 (2) // 5 // 0,6 // 200 // 140 // 280 // // // // // (1) L'installazione degli indicatori luminosi di direzione anteriori di diverse categorie sui veicoli a motore e sui loro rimorchi è prescritta dalla direttiva concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (76/756/CEE). (2) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce semplice. Quando due luci semplici aventi la stessa funzione, identiche o meno, sono raggruppate in un unico dispositivo in modo che le proiezioni delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 60 % del rettangolo più piccolo circoscritto alle proiezioni delle suddette superfici illuminanti, tale insieme è considerato come luce unica ai fini del montaggio su un veicolo. In tal caso ogni luce semplice deve soddisfare i valori minimi d'intensità prescritti, mentre i valori massimi d'intensità ammessi non devono essere superati dalle due luci considerate, utilizzate simultaneamente (ultima colonna della tabella). Nel caso di una luce semplice avente più di una sorgente luminosa: - la luce deve soddisfare il valore minimo d'intensità prescritto in caso di guasto di una sorgente luminosa e - quando tutte le sorgenti luminose funzionano, l'intensità massima specificata per la luce semplice può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio « D » e non sia superata l'intensità massima specificata per l'insieme delle due luci (ultima colonna della tabella). » Dopo il punto 6.2.1, aggiungere il nuovo 6.2.1.1 seguente: 1.2 // « 6.2.1.1. // Contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori della categoria 5 è prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalità dei campi specificati nell'allegato I; ». I punti 6.2.3.1 e 6.2.3.2 sono sostituiti dai punti seguenti: 1.2 // « 6.2.3.1. // in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2 a ed almeno a 0,7 per quelli della categoria 2b di giorno e a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte; // 6.2.3.2. // per i dispositivi della categoria 1 e 1b di notte, l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione ± 10° H e ± 10°V (campo 10°) non deve superare i valori seguenti: 1.2,4 // // // Indicatori di categoria // Valori massimi in cd al di fuori del campo 10 ° // // 1.2.3.4 // // luce semplice // luce (semplice) recante il marchio « D » (vedi allegato III, punto 4.3.3) // totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3) // // // // // 2 b di notte // 100 // 70 // 140 // 1 // 400 // 280 // 560 // // // // 1.2 // // Tra i limiti del campo 10° (± 10° e ± 10°V) e quelli del campo di 5° (± 5°H e ± 5°V), i valori massimi crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1; // 6.2.3.3. // per i dispositivi della categoria 1a e 1b l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti di misurazione ± 15° H e ± 15° H (campo di 15°) non deve superare i valori seguenti: 1.2,4 // // // Indicatori di categoria // Valori massimi in cd al di fuori del campo 15 ° // // 1.2.3.4 // // luce semplice // luce (semplice) recante il marchio « D » (vedi allegato III, punto 4.3.3) // totale per l'insieme di due luci (vedi allegato III, punto 4.3.3) // // // // // 1 a // 250 // 175 // 350 // 1 b // 400 // 280 // 560 // // // // 1.2 // // Tra i limiti del campo di 15° (± 15° H e ± 15°V) e quelli del campo di 5° (± 5°H e ± 5°V) i valori massimi ammessi delle intensità crescono linearmente sino ai valori definiti al punto 6.1. » Il punto 6.2.3.3 diventa il punto 6.2.3.4. Il punto 6.3 è sostituito dal punto 6.3 seguente: 1.2 // « 6.3. // Le intensità debbono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza perennemente accese. » Dopo il punto 6.3 aggiungere il nuovo punto 6.4 seguente: 1.2 // « 6.4. // Per i dispositivi della categoria 2 b, il ritardo tra il momento in cui il circuito è chiuso e quello in cui l'intensità luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90 % del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna. Il tempo misurato per le condizioni di utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per le condizioni di utilizzazione diurna. » Il punto 6.4 diventa il punto 6.5. Dopo il punto 7.1 aggiungere il nuovo punto 7.2 seguente: 1.2 // « 7.2. // Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali è stato utilizzato un sistema addizionale (*) per ottenere l'intensità richiesta per l'uso notturno, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensità notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensità diurna. » (*) Le condizioni di funzionamento e di installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni. Il punto 7.2 è sostituito dal punto 7.3 seguente: 1.2 // « 7.3. // I bordi verticali ed orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento. » Il punto 8 è sostituito dal punto 8 seguente: 1.2 // « 8. // Colore della luce emessa // // Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato V della presente direttiva. » L'allegato I è sostituito dall'allegato I seguente: « ALLEGATO I CATEGORIE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE: ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE DI DETTE CATEGORIE (1) In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale degli indicatori luminosi di direzione sono di 15 ° al di sopra e di 15 ° al di sotto del piano orizzontale. Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale: Categoria 1, 1 a e 1 b: Indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo; Categoria 2 a: Indicatori di direzione ad un livello d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo. Categoria 2 b: Indicatori di direzione a due livelli d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo. (1) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo. Categoria 5: Indicatori di direzione ripetitori laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di direzione delle categorie 1, 1 a o 1 b e 2 a o 2 b. L'allegato II è modificato come segue: Il punto 1 è sostituito dal punto 1 seguente: 1.2 // « 1. // Dispositivo (*) // // - della categoria 1 // // - della categoria 1 a // // - della categoria 1 b // // - della categoria 2 a // // - della categoria 2 b // // - della categoria 5 // // che può/non può (*) essere utilizzato in una combinazione di due luci. » Dopo il punto 1, aggiungere il nuovo punto 2 seguente: 1.2 // « 2. // Per gli indicatori delle categorie 2 b, indicare il sistema applicato per ottenere l'intensità notturna (indicazione delle caratteristiche principali) » I punti da 2 a 12 diventano i punti da 3 a 13. Dopo il punto 13, aggiungere il nuovo punto 14 seguente: 1.2 // « 14. // Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli in servizio: sì/no (*) » I punti da 14 a 18 diventano i punti da 15 a 19. L'allegato III è modificato come segue: Punto 1.2.1, leggi: 1.2 // « 1.2.1. // dall'indicazione della o delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 o 5 cui appartiene l'indicatore luminoso di direzione e, se appartiene alla categoria 2, se è ad un livello di intensità (categoria 2 a) o a due livelli di intensità (categoria 2 b) e inoltre se l'indicatore di direzione deve essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria. » Punto 1.2.3, leggi: 1.2 // « 1.2.3. // da disegni, in tre esemplari, sufficientemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della categoria, nei quali siano precisate le condizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (valore orizzontale H = 0 °, angolo verticale V = 0 °), il punto che dev'essere preso come centro di riferimento per le prove stesse, le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e la loro distanza dal centro di riferimento della luce. // // Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 b, da uno schema e dall'indicazione della caratteristiche del sistema che fornisce i due livelli d'intensità. » Alla fine del punto 1.2.4, leggi: 1.2 // « 1.2.4. // . . . // // Nel caso di un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 b, la domanda deve essere inoltre corredata da due campioni dei pezzi che costituiscono il sistema che assicura i due livelli d'intensità. » Punto 3.2, aggiungere il nuovo capoverso seguente: « Gli indicatori luminosi di direzione delle varie categorie formanti un insieme possono recare soltanto un unico numero di omologazione ». Punto 3.3, seconda e terza riga: sostituire i termini « ed altre luci » con i termini seguenti: « raggruppato, combinato o mutuamente incorporato con altre luci, » e sostituire « marchio » con « numero ». Punto 4.2, leggi: 1.2 // « 4.2. // Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e », seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1.2.3 // // 1 // per la R. f. di Germania // // 2 // per la Francia // // 3 // per l'Italia // // 4 // per i Paesi Bassi // // 6 // per la Spagna // // 11 // per il Regno Unito // // 13 // per il Lussemburgo // // 18 // per la Danimarca // // 21 // per il Portogallo // // EL // per la Grecia // // IRL // per l'Irlanda 1.2 // // e da un numero di omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di indicatore luminoso di direzione considerato (vedi alle- gato I) preceduto da due cifre indicanti il numero d'ordine attribuito alla modifica importante più recente della direttiva 76/759/CEE del Consiglio alla data del rilascio dell'omologazione CEE. Per la presente direttiva il numero d'ordine è 01 ». Punto 4.3.1, leggi: 1.2 // « 4.3.1. // uno o più dei seguenti simboli: 1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b o 5 a seconda che il dispositivo appartenga a una o a più delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b o 5 previste al punto 1.2.1, sopra il rettangolo; ». Punto 4.3.2, seconda frase, leggi: « La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1 a, 1 b e 2 a, 2 b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi della categoria 5 (vedi appendice 3); ». Dopo il punto 4.3.2 aggiungere il nuovo punto 4.3.3 seguente: 1.2 // « 4.3.3. // sui dispositivi che possono essere utilizzati come luce semplice, nonché in un insieme di due luci, la lettera supplementare « D » a destra del simbolo indicato al punto 4.3.1 ». Punto 4.6, leggi: 1.2 // « 4.6. // Nell'appendice 1 vengono forniti degli esempi di marchio di omologazione CEE per un indicatore luminoso indipendente. » Punto 4.7, leggi: 1.2 // « 4.7. // Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto al punto 3.3 per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione raggruppato, combinato o mutuamente incorporato ad altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue: // // - un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita o dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione. » // // - da un numero di omologazione CEE e, se è necessario, dalla freccia prescritta. » Dopo il punto 4.7, aggiungere i nuovi punti seguenti: 1.2 // « 4.7.1. // Detto marchio di omologazione può essere apposto in un punto qualsiasi delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, a condizione: // 4.7.1.1. // di essere visibile quando le luci sono installate; // 4.7.1.2. // che nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere tolto senza che sia tolto contemporaneamente anche il marchio di omologazione. // 4.7.2. // Il simbolo di identificazione di ogni luce corrispondente a ciascuna direttiva in base alla quale è stata concessa l'omologazione, unitamente alle due cifre menzionate nell'ultimo capoverso del punto 4.2. e, all'occorrenza, alla lettera aggiuntiva « D » devono essere indicati: // 4.7.2.1. // sulla superficie adatta di uscita della luce, oppure, // 4.7.2.2. // in gruppo, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata. » Dopo il punto 4.8, aggiungere il punto 4.9 seguente: 1.2 // « 4.9. // Nell'appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchio di omologazione CEE per una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata ad altre luci. » L'appendice è sostituita dalle appendici 1, 2 e 3 seguenti: « Appendice 1 ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE Figura 1 Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 5 che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) con il numero 011471. La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo che non può essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo. La punta della freccia è diretta verso la parte anteriore del veicolo. Figura 2 Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 2 a che ha ottenuto l'omologazione CEE in Grecia (e EL) con il numero 01390, che può essere utilizzato anche in un insieme di due luci (lettera "D"). La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo. Figura 3 Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 1 a (per l'utilizzazione entro 20 e 40 mm dal proiettore) che ha ottenuto l'omologazione CEE in Italia (e 3) con il numero 012248. La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo. Appendice 2 Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Modello A Modello B Modello C Nota: negli esempi precedenti le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione. I tre esempi di marchi di omologazione CEE, modelli A, B e C rappresentano tre possibili varianti della marcatura di un dispositivo di illuminazione nel caso in cui due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Essi indicano che si tratta di un dispositivo omologato CEE nei Paesi Bassi (e 4) con il numero di omologazione 3333 comprendente: - un catadiottro della classe I A, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/757/CEE; - un indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2 a, omologato CEE conformemente alle disposizioni della presente direttiva; - una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE; - un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/538/CEE; - un proiettore di retromarcia (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE; - una luce di arresto (S1), omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE. Appendice 3 Senso dell'orientamento delle frecce del marchio di omologazione CEE secondo la categoria del dispositivo Categoria 5 Categorie 1, 1 a e 1 b Categorie 2 a e 2 b L'allegato IV è modificato come segue: I punti da 2.2 a 2.2.2 sono sostituiti dal punto 2.2 seguente: 1.2 // « 2.2. // All'interno del campo di ripartizione spaziale della luce descritto al punto 2, schematicamente rappresentato da un reticolo, la ripartizione della luce dovrebbe essere sensibilmente uniforme, ossia l'intensità luminosa in ciascuna direzione di una parte del campo delimitato dalle linee del reticolo deve raggiungere almeno il valore minimo più basso in percentuale indicato sulle linee del reticolo che racchiudono la direzione considerata. » L'allegato V è modificato come segue: Sostituire « 2 854 K » con « 2 856 K ». Nelle versioni tedesca e olandese, la sigla della Commissione internazionale per l'illuminazione deve essere « CIE ».
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