Art. 2 · 1. A decorrere dal 31 marzo 1989, gli Stati membri non possono:

Art. 2

1. A decorrere dal 31 marzo 1989, gli Stati membri non possono:

In vigore dal 28 mar 1989
a) - né negare per un tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, - né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli per motivi attinenti agli indicatori luminosi di direzione se questi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva; b) - né negare l'omologazione CEE o omologazione di portata nazionale di un tipo d'indicatore luminoso di direzione se gli indicatori luminosi di direzione sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva; - né vietare la commercializzazione degli indicatori luminosi di direzione che recano il marchio di omologazione CEE rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1991, gli Stati membri: a) - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo se gli indicatori luminosi di direzione non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva; - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo se gli indicatori luminosi di direzione non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva; b) - non possono più rilasciare l'omologazione CEE per un tipo d'indicatore luminoso di direzione se non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva; - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo d'indicatore luminoso di direzione se non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. Tuttavia questa data è prorogata al 1o ottobre 1993 per l'omologazione CEE di un tipo d'indicatore luminoso di direzione della categoria 5. 3. A decorrere dal 1o ottobre 1995 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui indicatori luminosi di direzione non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e la commercializzazione degli indicatori luminosi di direzione che non rechino il marchio di omologazione rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva. 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a risconoscere l'omologazione CEE rilasciata per un tipo d'indicatore luminoso di direzione in base alle prescrizioni della direttiva 76/759/CEE per i dispositivi destinati ad essere montati sui veicoli già in circolazione e possono del pari rilasciare l'omologazione CEE per un tipo d'indicatore luminoso di direzione in base alle prescrizioni della direttiva 76/759/CEE a condizione che tali dispositivi siano destinati alla sostituzione per veicoli in circolazione e che, per quanto riguarda i dispositivi di cui trattasi, non sia tecnicamente possibile conformarsi alle nuove prescrizioni della presente direttiva.
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