Art. 5
In vigore dal 21 mar 1989
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
ALLEGATO
« ALLEGATO B
MODELLO
CERTIFICATO DI CONTROLLO D'IMPORTAZIONE VALIDO PER LE CARNI FRESCHE / PRODOTTI A BASE DI CARNE (1) IMPORTATI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI
Stato membro in cui è stato effettuato il controllo all'importazione:
Posto di controllo:
Natura delle carni/dei prodotti a base di carni (1):
Confezionamento:
Numero di carcasse (2):
Numero di mezzene (2):
Numero di quarti (2) o di cartoni:
Peso netto:
Paese d'origine:
Nel caso di prodotti a base di carne:
Prodotti importati in conformità all'articolo 14 / all'articolo 21 bis, paragrafo 2 (1) della direttiva 72/462/CEE:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni / i prodotti a base di carne (1) oggetto del presente certificato sono stati controllati al momento del loro inoltro.
1.2 // // // (luogo e data) // (firma del veterinario ufficiale)
(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Soltanto per le carni fresche. »
« ALLEGATO C
MODELLO
CERTIFICATO DI SANITÀ
relativo a prodotti a base di carne (1) destinati a
(Stato membro della CEE)
N. (2)
Paese speditore:
Ministero:
Servizio:
Riferimento:
(facoltativo)
I. Identificazione dei prodotti a base di carne
Prodotti a base di carne di:
(specie animale)
Natura dei pezzi:
Natura dell'imballaggio:
Numero dei pezzi o degli imballaggi:
Temperatura di deposito e di trasporto richiesta (3):
Durata di conservazione (3):
Peso netto:
II. Provenienza dei prodotti a base di carne
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i):
III. Destinazione dei prodotti a base di carne
I prodotti a base di carne sono spediti
da:
(luogo di spedizione)
a:
(paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (4):
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:
a) - che i prodotti a base di carne sopraindicati,
- che l'etichetta apposta sugli imballaggi dei prodotti a base di carne sopraindicati,
reca(no) i bolli comprovanti che i prodotti a base di carne provengono esclusivamente da carni fresche provenienti da animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso il paese destinatario, o, in caso di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE, da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento previsto nel suddetto paragrafo (5);
b) che i prodotti a base di carne sono riconosciuti adatti incondizionatamente al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 72/462/CEE;
c) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte / non sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine e che in questo caso sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo (5);
d) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il paese destinatario;
e) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni che soddisfano le esigenze del capitolo III della direttiva 72/462/CEE e quelle dell' della direttiva 77/99/CEE sono stati ottenuti in applicazione della deroga prevista all'articolo 21 bis, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE (5).
Fatto a , il
(Firma del veterinario ufficiale)
(1) Prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 77/99/CEE.
(2) Facoltativo.
(3) Da completare in caso d'indicazione conformemente all' della direttiva 77/99/CEE.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(5) Cancellare la menzione inutile. »
Storico versioni
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