Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 mar 1989
1. Secondo la procedura prevista all'articolo 29, sono stabiliti uno o più elenchi degli stabilimenti in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione delle carni o dei prodotti a base di carne. Secondo modalità d'applicazione che dovrà stabilire la Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, l'elenco o gli elenchi possono essere modificati o completati dalla Commissione in funzione del risultato dei controlli previsti all', dopo averne informato gli Stati membri. In caso di difficoltà si adisce il comitato conformemente alla procedura prevista all'articolo 29. Prima del 1o gennaio 1990 il Consiglio effettua un riesame di queste disposizioni sulla base di una relazione della Commissione. 2. Per decidere se un macello, un laboratorio di sezionamento, uno stabilimento di fabbricazione di prodotti a base di carne o un deposito frigorifero situato fuori di un macello, laboratorio di sezionamento o stabilimento di fabbricazione possa figurare su uno degli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare: a) delle garanzie che può offrire il paese terzo riguardo all'osservanza delle disposizioni della presente direttiva; b) delle disposizioni regolamentari del paese terzo relative alla somministrazione, agli animali da macello, di qualsiasi sostanza che possa compromettere la sanità delle carni e/o dei prodotti a base di carne; c) per quanto riguarda le carni fresche, dell'osservanza, in ciascun caso particolare, delle disposizioni della presente direttiva e dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE. Tuttavia, si può derogare, secondo la procedura prevista all'articolo 29 della presente direttiva, al punto 13, lettera c), secondo, terzo e quarto trattino e dei punti 24 e 41 C dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE quando il paese terzo interessato fornisca garanzie simili; in tale ipotesi vengono stabilite, caso per caso, conformemente alla stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato; d) per quanto riguarda i prodotti a base di carne, dell'osservanza, in ciascun caso particolare, delle disposizioni della presente direttiva nonché delle pertinenti disposizioni di cui agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE; e) dell'organizzazione del o dei servizi di ispezione delle carni nel paese terzo o in una parte di esso, dei poteri di cui questo o questi servizi dispongono e della sorveglianza di cui formano oggetto. 3. L'iscrizione nell'elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se il macello, il laboratorio di sezionamento, lo stabilimento di fabbricazione di prodotti a base di carne o il deposito frigorifero situato fuori di un macello, laboratorio di sezionamento o stabilimento di fabbricazione, che ne forma oggetto, è situato in un paese terzo o in una parte di esso indicati nell'elenco di cui all', paragrafo 1, e se è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni nella Comunità dalle autorità competenti del paese terzo. Detto riconoscimento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: a) conformità alle prescrizioni pertinenti dell'alle- gato I della direttiva 64/433/CEE o, rispettivamente, degli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE; b) controllo permanente da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo. 4. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. » 3) All'articolo 19 è aggiunto il comma seguente: « Il primo comma si applica mutatis mutandis ai prodotti a base di carne. » 4) Dopo l'articolo 21 è inserito il capitolo seguente: « CAPITOLO IV Importazioni di prodotti a base di carne Articolo 21 bis 1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prodotti a base di carne devono essere preparati in base a o con carni fresche: - rispondenti ai requisiti stabiliti negli articoli 14 e 15 nonché alle eventuali condizioni specifiche di polizia sanitaria adottate conformemente all'articolo 16, o - originarie di uno Stato membro, purché queste carni fresche: i) rispondano ai requisiti di cui agli della direttiva 80/215/CEE, fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 7 e 10 di detta direttiva, ii) siano state inviate, sotto controllo veterinario, nello stabilimento di trasformazione o direttamente o dopo essere state immagazzinate in un deposito frigorifero riconosciuto, iii) siano state, prima del trattamento, oggetto di un controllo da parte di un veterinario ufficiale, per accertare che queste carni fresche siano ancora adatte ad essere sottoposte ad un trattamento in conformità della direttiva 77/99/CEE. 2. Tuttavia gli Stati membri non possono opporsi, per motivi di polizia sanitaria, alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura alla rubrica "Prodotti a base di carne" dell'elenco stabilito conformemente all', ma a partire da cui non sono sono più autorizzate le importazioni di carni fresche, purché i prodotti in questione rispondano ai requisiti seguenti: i) provengano da uno stabilimento che, soddisfacendo alle condizioni generali per il riconoscimento, ha formato oggetto di un riconoscimento speciale per questo tipo di produzione; ii) siano stati ottenuti a partire da o con carni fresche definite al paragrafo 1 o con carni provenienti dal paese di fabbricazione le quali devono: - soddisfare talune esigenze di polizia sanitaria da stabilire, caso per caso, in funzione della situazione sanitaria del paese di fabbricazione, secondo la procedura prevista all'articolo 30, - provenire da un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni allo stabilimento di cui al punto i), - essere munite di un marchio speciale da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 29, iii) siano stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente chiuso ermeticamente il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00. Tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 30, possono essere ammessi altri trattamenti in funzione della situazione zoosanitaria esistente nel paese esportatore. (1) GU n. C 286 del 25. 10. 1984, pag. 5. (2) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 301. (3) GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (5) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 15. (6) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (7) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 35. (8) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (9) GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 31. Articolo 21 ter Per poter essere importati nella Comunità, i prodotti a base di carne povenienti da paesi terzi devono soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 21 bis, ai seguenti requisiti: 1) essere stati preparati in uno stabilimento che figura alla voce « Prodotti a base di carne » dell'elenco stabilito conformemente all'; 2) provenire da uno stabilimento conforme ai requisiti pertinenti degli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE; 3) essere stati ottenuti in condizioni di igiene conformi ai requisiti dell'allegato A, capitolo II e capitolo III, punti 23 e 25 della direttiva 77/99/CEE; 4) essere stati ottenuti: a) da carni fresche: i) provenienti da uno stabilimento che figura in uno degli elenchi stabiliti conformemente alla direttiva 64/433/CEE o alla presente direttiva; ii) che rispondono alle condizioni previste agli articoli 17 e 18 della presente direttiva nonché alle condizioni fissate all'allegato A, capitolo III punti 23 e 25 della direttiva 77/99/CEE; b) nel caso di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 2, da carni che soddisfano le esigenze specifiche fissate per i paesi di fabbricazione in questione; c) da prodotti a base di carne fabbricati in uno stabilimento che figura nell'elenco di cui all' o in uno stabilimento che figura in uno degli elenchi di cui all'articolo 7 della direttiva 77/99/CEE; 5) soddisfare le esigenze generali stabilite dalla direttiva 77/99/CEE ed in particolare: a) aver subito uno dei trattamenti di cui all', lettera d) della direttiva 77/99/CEE; b) essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformità con l'allegato A, capitolo IV della direttiva 77/99/CEE; se si tratta di un contenitore ermeticamente chiuso l'ispezione deve effettuarsi secondo le prescrizioni da emanare in conformità dell'allegato B, capitolo II della direttiva 77/99/CEE. Per procedere a questa ispezione, il veterinario ufficiale può servirsi della collaborazione di assistenti posti sotto la sua responsabilità. Tali assistenti devono: i) essere designati dalla competente autorità centrale del paese esportatore conformemente alle disposizioni vigenti; ii) avere una formazione adeguata; iii) avere uno statuto giuridico che garantisca la loro indipendenza nei confronti dei responsabili degli stabilimenti; iv) non avere alcun potere di decisione sul risultato finale dell'ispezione; c) in caso di condizionamento o imballaggio, essere condizionati e imballati conformemente all'allegato A, capitolo V della direttiva 77/99/CEE; d) essere provvisti di un marchio sanitario rispondente alle condizioni relative alla bollatura previste all'allegato A, capitolo VI della direttiva 77/99/CEE, escluse le sigle ed iniziali di cui al punto 39, lettera a), previste per gli Stati membri, che devono essere sostituite dall'indicazione del paese terzo di origine, corredata dal numero di autorizzazione veterinario dello stabilimento di origine; d) essere immagazzinati e trasportati verso la Comunità in condizioni di igiene soddisfacenti, conformemente all'allegato A, capitolo VIII della direttiva 77/99/CEE, e manipolati in condizioni di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne di cui all' della stessa direttiva, il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne è garantita la conservazione; 6) non aver subito radiazioni ionizzanti. » 5) Il testo degli articoli da 22 a 26 è sostituito dal testo seguente: « CAPITOLO V Requisiti comuni alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne
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