Art. 3
In vigore dal 21 mar 1989
1. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, un elenco dei paesi o delle parti di paesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione:
- di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina,
- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina (compresi i bufali), suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, nonché di prodotti a base di carne fabbricati a partire o con le dette carni,
- di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici,
tenuto cono della situazione sanitaria di tali paesi o parti di paesi.
Tale elenco può essere modificato o integrato secondo la procedura prevista all'articolo 30, segnatamente per quanto riguarda l'elaborazione della voce relativa ai prodotti a base di carne, con eventuale menzione specie di animali e, nel caso previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del trattamento richiesto.
2. Per decidere, sia per gli animali delle specie bovina e suina, sia per le carni fresche e per i prodotti a base di carne, se un paese o una parte di paese può figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:
a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute della popolazione e del bestiame degli Stati membri;
b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza, nel suo territorio, di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'ufficio internazionale delle epizoozie;
c) dei regolamenti di tale paese relativi alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;
d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
e) dell'organizzazione e dell'applicazione della profilassi e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;
f) della legislazione di questo paese in materia di impiego di sostanze, in particolare quella relativa al loro divieto o alla loro autorizzazione, della loro distribuzione, alla loro immissione sul mercato e alle loro norme di somministrazione e di controllo.
3. Per decidere, per i prodotti a base di carne, se un paese o una parte di paese può figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare delle garanzie offerte dal paese terzo in materia sanitaria e di polizia sanitaria.
4. L'elenco di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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