Art. 22
In vigore dal 21 mar 1989
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche o di prodotti a base di carne soltanto su presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità che devono essere redatti da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.
Detti certificati devono:
a) essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario e in una di quelle del paese nel quale si effettuano i controlli all'importazione previsti dagli ;
b) accompagnare le carni fresche o i prodotti a base di carne ed essere in esemplare originale;
c) essere composti di un solo foglio;
d) essere rilasciati per un solo destinatario. Il certificato di polizia sanitaria deve attestare che le carni fresche o i prodotti a base di carne soddisfano i requisiti sanitari previsti dalla presente direttiva e quelli stabiliti in applicazione della direttiva stessa per l'importazione di carni fresche o di prodotto a base di carne provenienti dal paese terzo.
2. Il certificato di sanità deve essere conforme ad un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 29.
Può essere deciso caso per caso, secondo la stessa procedura, che il certificato di polizia sanitaria ed il certificato di sanità costituiscano un solo foglio.
3. Il certificato di sanità deve corrispondere, nella presentazione e nel contenuto, per le carni fresche, al modello di cui all'allegato A e per i prodotti a base di carne al modello di cui all'allegato C; esso deve essere rilasciato il giorno del carico delle carni fresche o dei prodotti a base di carne per la spedizione verso il paese destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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