Art. 1
La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 21 mar 1989
1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
« Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi »
2) Il testo degli articoli da 1 a 4 è sostituito dal testo seguente:
«
1. La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi:
- di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;
- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina (compresi i bufali), suina, ovina o caprina, nonché di solipedi domestici;
- ai fini dell', di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici, sempreché si tratti di importazioni consentite in provenienza da determinati paesi terzi d'origine;
- di prodotti a base di carne preparati a partire da carni fresche definite al secondo trattino, escluse quelle di cui all' della direttiva 64/433/CEE ed alle disposizioni corrispondenti dell'articolo 20 della direttiva 72/462/CEE.
2. La presente direttiva non è applicabile:
a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità;
b) alle carni ed ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera e), contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 chilogrammo per persona, e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all' e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;
c) alle carni e ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera e), che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità non superi 1 chilogrammo, e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all' e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;
d) alle carni e ai prodotti di carne destinati al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali.
Quando tali carni e prodotti a base di carne o i loro rifiuti di cucina sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni o i prodotti a base di carne passano, direttamente o dopo essere stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro;
e) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purché la quantità non superi 1 chilogrammo:
i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
ii) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazione prive di qualsiasi carattere commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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