Art. 3
In vigore dal 13 mar 1989
Al massimo il 30 giugno 1990 la Commissione esamina la situazione e presenta una proposta per quanto riguarda la proroga della deroga in questione, eventualmente modificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:194:oj#art-3