Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 feb 1989
1. Gli Stati membri elaborano il PNLpm conformemente all' nel quadro della contabilità nazionale. 2. Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Istituto statistico delle Comunità europee, ISCE), nel quadro della contabilità nazionale, le cifre per l'aggregato PNLpm e i suoi componenti conformemente alle definizioni del SEC di cui agli . Gli Stati membri forniscono inoltre le informazioni necessarie per mostrare come è stato derivato l'aggregato. Le cifre fornite riguardano l'anno precedente e le eventuali modifiche apportate alle cifre degli esercizi precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:130:oj#art-3